Ultima modifica 03/02/2020
Quello degli affitti brevi e delle locazioni turistiche è un mondo in forte crescita ed evoluzione. Molti pensano di poter guadagnare con una certa facilità affittando casa, le possibilità indubbiamente ci sono, ma andrebbe evitata l’improvvisazione.
La locazione turistica è disciplinata dalla legge numero 217 del 17 maggio 1983, che definisce la classificazione delle case e degli appartamenti per vacanze, destinati all’attività ricettiva e ai servizi per l’ospitalità.
Si parla di “casa vacanze” e si intende con questa definizione un immobile che viene affittato in forma imprenditoriale e organizzata. Ogni comune poi, va detto, può effettuare le proprie verifiche e anche avere una propria definizione di casa vacanze, che è bene conoscere prima di procedere alla locazione del proprio immobile.
La locazione turistica riguarda immobili arredati che vengono affittati per più periodi all’anno non inferiori a 7 giorni e non superiori a 3 mesi. Secondo la legge quadro sul Turismo, se l’attività è imprenditoriale è possibile affittare fino a tre case vacanze per non più di 3 mesi, in questo caso però occorre richiedere l’autorizzazione al proprio Comune e comunicare il proprio listino prezzi alle autorità competenti, così come avviene per gli alberghi.
Locazione turistica: obblighi, limiti e durata
Se la Locazione turistica dura meno di 30 giorni non si ha l’obbligo di registrare il contratto di affitto all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposito modello e di pagare l’imposta di registro o la cedolare secca.
Se il periodo di locazione supera i 30 giorni oltre a questi obblighi, è previsto per il locatore anche quello di denuncia dell’affitto da parte di un cittadino UE o extracomunitario, che dovrà avere regolare permesso di soggiorno.
Chiunque voglia affittare un immobile per un periodo superiore ai 30 giorni deve registrare il contratto di affitto, pagare le imposte e comunicare alla Polizia l’uso del fabbricato (o di parte di esso) tramite raccomandata.
Lorenzo Renzulli
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